Di don abbondi e azzeccagarbugli…


Il coordinatore cittadino di “Piazza Grande”, La Sala, ha inviato alcuni consigli al segretario generale per migliorare la trasparenza istituzionale

Iorio e La Sala

Iorio e La Sala

Ho indirizzato, in riscontro ad un pubblico invito del Segretario Generale del comune di Atripalda, dr. Beniamino Iorio, (prot. 1004 del 14/1/2016), alcuni suggerimenti, già peraltro diffusi a mezzo stampa e che qui ad ogni buon conto si richiamano.

Esplicito impegno:

1. a pubblicare sull’albo on line delibere di giunta e determine di settore entro 7 giorni dalla adozione (e comunque mai dopo che abbiano già prodotto i loro effetti);

2. a non pubblicare atti nei quali si rinvia ad altri atti non ancora pubblicati;

3. a pubblicare ad horas i decreti sindacali, le ordinanze sindacali e dei responsabili di settore, introducendo una numerazione progressiva, come per le delibere e le determine (e tenere un apposito registro di decreti ed ordinanze consultabile on line).

Non mi risulta che altri ne siano pervenuti ed in ogni caso gli rinnovo l’invito, dopo oltre due mesi, a rendere noti numero e tenore dei suggerimenti raccolti ed anche tempistiche e modalità con cui egli vorrà eventualmente tenerne conto, “per promuovere e migliorare le iniziative del Comune in materia di trasparenza ed anticorruzione”.

Gli domando inoltre se ritiene di disporre (sempre in materia di trasparenza degli atti amministrativi):

  • l’aggiornamento dei dati pubblicati, tuttora fermi al 2012-2013;
  • la correzione e la rettifica di pubblicazioni ‘anomale’ o incomplete attraverso una puntuale verifica degli atti già pubblicati o non ancora pubblicati, segnalando a solo titolo esemplificativo: la determina n. 2 del 9 gennaio 2015, ad oggetto “Liquidazione Natale 2014”, pubblicata il 3 febbraio 2015, ma in bianco; l’ordinanza del III settore, tuttora affidato al Salsano, che nell’indice dell’albo on line appare priva di oggetto e con un ‘allegato’ che risulta copia del documento principale, con lo stesso protocollo e la stessa data 4724 del 2 marzo 2016 (relativa, tra l’altro, ad una indagine in corso); la impropria pubblicazione di atti nelle Pubblicazioni di Matrimonio (come una nota del compianto dirigente scolastico Elio Parziale).
  • Se, nell’esercizio delle sue funzioni di garanzia ed anche di verifica della legittimità degli atti di Giunta, ha segnalato, ed in quali forme, l’illegittima adozione della delibera di Giunta n. 241, pubblicata il 5 gennaio 2016, ma tra l’altro immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Dispersione delle ceneri conseguenti alla cremazione. Determinazioni”, delibera assunta espropriando i poteri del Consiglio Comunale ed alla quale si starebbe dando anche frettolosa esecuzione…).

Mi sia consentita un’ultima annotazione in merito alla determina n. 3 del 22 febbraio 2016 ad oggetto “Servizio di supporto all’Ufficio per la gestione del personale. Determinazioni.” con allegato “Avviso di manifestazione di interesse” (quella che, almeno fino alla mattinata di lunedì 29 febbraio, è stata pubblicata, per chissà quale alchimia, nelle “Pubblicazioni di Matrimonio” ) ed alla procedura di gara susseguente. Di tale procedura, con nota formale del giorno 8 marzo 2016, avevo chiesto la sospensione in autotutela. Alle considerazioni già svolte aggiungo ora l’esplicito rinvio all’art. 1 del DL n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modifiche nella L. n. 135 del 7 agosto 2012 (e che per ovvie ragioni cronologiche non poteva essere nota al… Comune di Serravalle Pistoiese).

Cosa che mi rafforza nel convincimento che le procedure di gara (con scadenza alle ore 12.00 del 29 marzo prossimo, con apertura delle buste alle ore 13.00 dello stesso giorno) debbano essere sospese ad horas in autotutela. Recita infatti l’art. 1 comma 1 della citata L.135: “[…] i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”.[…]. Ma segnalo sommessamente anche i commi successivi in quanto applicabili ed in particolare il 2 bis, il 3, il 7 e l’8 e così sia.

Raffaele La Sala

(coordinatore cittadino “Piazza Grande”)



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