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Buoni fruttiferi, che succede se muore uno dei cointestatari? A chi vanno i soldi

Alla morte di uno dei cointestatari di buoni fruttiferi postali, la legge stabilisce regole molto precise. Ecco una guida legale

Nel panorama degli investimenti, i buoni fruttiferi postali (BFP) si distinguono come una delle opzioni più affidabili e sicure, apprezzate da risparmiatori esperti e neofiti. Tuttavia, la gestione di questi strumenti in caso di decesso di uno dei cointestatari solleva questioni legali e pratiche che meritano un approfondimento. In questo articolo, esploreremo le normative vigenti, le procedure da seguire e le implicazioni per i cointestatari sopravvissuti.

I buoni fruttiferi postali sono strumenti di investimento emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e distribuiti esclusivamente tramite Poste Italiane. Introdotti nel 1924, i BFP hanno guadagnato popolarità negli anni ’80 e ’90 grazie ai loro rendimenti competitivi e al rischio contenuto. La garanzia statale rende questi strumenti una scelta sicura per chi desidera investire senza esporsi eccessivamente al rischio.

L’importo minimo per investire in un buono fruttifero postale è generalmente di 50 euro, con la possibilità di accumulare interessi variabili in base alla durata dell’investimento e all’importo depositato. Questi strumenti possono essere cointestati, consentendo a più soggetti di condividere i benefici e i diritti derivanti dall’investimento.

Normativa sul rimborso di buoni fruttiferi e libretti postali

La regolamentazione dei buoni fruttiferi e dei libretti postali è definita dal DPR 256/1989. In particolare, l’articolo 208, comma 1, stabilisce che i buoni fruttiferi postali sono rimborsabili a vista presso l’ufficio emittente, previa verifica delle registrazioni effettuate al momento dell’emissione. Questa norma consente a ogni cointestatario, in presenza di una clausola di pari facoltà di rimborso, di riscuotere il buono in qualsiasi momento.

Normativa sul rimborso di buoni fruttiferi e libretti postali foto: Facebook @Poste Italiane – (ilsabato.com)

Per quanto riguarda i libretti postali, l’articolo 187, comma 1, specifica che il rimborso di un libretto intestato a una persona deceduta o cointestato richiede il consenso di tutti i beneficiari, rendendo la situazione più complessa rispetto a quella dei buoni fruttiferi.

La questione di chi può riscuotere i buoni fruttiferi postali in caso di morte di un cointestatario è fondamentale. In generale, per riscuotere un buono fruttifero postale con clausola di pari facoltà, ogni cointestatario ha il diritto di richiedere il rimborso dell’intero importo, anche se uno di loro è deceduto. Questo diritto è stato chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1278/2023), che ha stabilito che il rimborso può avvenire senza la necessità della presenza di tutti i titolari superstiti, a differenza di quanto avviene per i libretti di risparmio.

Questa disposizione si basa sul principio che i buoni fruttiferi postali, essendo rimborsabili “a vista”, conferiscono un diritto di credito immediato ai cointestatari. Ciò significa che, in caso di decesso, il cointestatario superstite può procedere alla riscossione senza dover attendere la conclusione delle pratiche di successione o il consenso degli altri eredi.

È essenziale che il cointestatario che intende richiedere il rimborso sia in possesso del documento cartaceo del buono fruttifero. La richiesta di rimborso deve essere presentata presso l’ufficio postale, dove il personale verificherà l’autenticità del titolo e garantirà il corretto pagamento dell’importo dovuto.

In caso di buoni fruttiferi cointestati senza la clausola di pari facoltà, la situazione può diventare più complessa, poiché sarà necessaria la firma di tutti i titolari superstiti per procedere al rimborso. Questo aspetto sottolinea l’importanza di considerare attentamente le clausole contrattuali al momento della stipula dei buoni fruttiferi, per evitare complicazioni future.

Published by
Claudio Rossi