Dispersione delle ceneri, un imbarazzante precedente

Nota politica del coordinatore di “Piazza Grande”, Raffaele La Sala: Ancora una volta è stato calpestato il Consiglio comunale

Con delibera di Giunta n. 241 del 31 dicembre 2015 (avente ad oggetto: Dispersione delle ceneri conseguenti alla cremazione. Determinazioni) Spagnuolo&friends intervengono nella delicata materia regolata dalla legge regionale. E lo fanno, come accade, senza preoccuparsi del dettato normativo ed assumendo di fatto i poteri del Consiglio, che viene ancora una volta espropriato delle sue legittime prerogative, ritengo con la solita disinvolta applicazione dell’articolo… quinto.

Per quanto la questione sia particolarmente delicata (e a maggior ragione per questo) e poiché potrebbe introdurre imbarazzanti ‘precedenti’, ritengo di qualche interesse fare un po’ di ordine.

Il deliberato n. 241, pubblicato il 5 gennaio 2016, ma tra l’altro immediatamente esecutivo, fa riferimento ad una richiesta di privati pervenuta il 21 dicembre 2015 e al di fuori di ogni norma, che pure viene richiamata in modo incompleto e omissivo, produce un atto sostanzialmente ‘viziato’ nelle premesse e conseguentemente nullo.

Insomma si rischia, sulle legittime aspettative di una famiglia, dolorosamente colpita da un lutto, di costruire il solito pateracchio, che adesso comincia e non si sa quanto potrà… finire.

L’individuazione di un’area, così come prevista dalla Legge Regionale Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 recante “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione” all’art. 4 stabilisce che“La dispersione delle ceneri è consentita: […] b) in aree naturali appositamente individuate, nell’ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione; […]”.

Ma con la non trascurabile precisazione che tali aree vanno espressamente individuate all’interno di un obbligatorio “Regolamento cimiteriale Comunale”, ex art. 9 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 25 luglio 2013, che imponeva l’adozione del regolamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge ed in caso di inadempienza la nomina di un Commissario ad acta (che purtroppo – pare – non sia stato nominato). In nessun caso tuttavia le inadempienze (comunali o regionali) potevano e possono mai consentire deroghe alla norma. Tra l’altro il regolamento cimiteriale, che a questo punto diventa urgente, va sottoposto all’esame preventivo di una Consulta regionale che esprime parere vincolante entro 30 giorni. Insomma la questione è un po’ più seria di come Spagnuolo&friends hanno voluto liquidarla con un provvedimento privo di ogni valore, al quale manca perfino l’indispensabile parere dell’Ufficio Comunale di Stato Civile, surrettiziamente surrogato da un parere dell’Ufficio tecnico.

Riassumendo: Previa adozione di un Regolamento Cimiteriale, da parte del Consiglio Comunale, è possibile disperdere (non seppellire) le ceneri derivanti da cremazione, prevedendo anche (L. R. 20/2006, art. 7 comma 2) “forme rituali di commemorazione”; mentre il Comune potrà sempre autorizzare la piantumazione di alberi nell’area di dispersione, eventuali targhe o cippi possono essere autorizzati solo all’interno del Cimitero Comunale, secondo la legge. E’ chiaro lo spirito della norma. Non si può realizzare una sorta di ‘nuovo’ cimitero in un’area naturale che è solo destinata alla ‘dispersione’ delle ceneri, come precisa l’art. 7 al comma 1. Insomma un ingorgo, un guazzabuglio tanto più rozzo e sgraziato se tocca la sensibilità della Città. Succede anche questo a Pablopalda.

Raffaele La Sala

(Coordinatore “Piazza Grande”)

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Comunicato Stampa