I proprietari dei fondi confinanti con strade e proprietà pubbliche sono obbligati a intervenire
Oltre a questi pericoli, il rischio è quello di evitare che la folta vegetazione possa fungere da rifugio di animali, “potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti igienico sanitari”, così come viene specificato all’interno dell’ordinanza.
Altro passaggio contenuto nel documento e da mettere in evidenza è il divieto dal 15 giugno al 30 settembre di ogni azione che possa innescare un incendio boschivo. Per i proprietari che non ottemperano a quanto richiesto, “verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 fino a 500 euro. Nel caso di mancato sfalcio e diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da 169 a 680 euro, così come determinata ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada”.
Il compito di controllare l’osservanza dell’ordinanza verrà affidato al corpo di Polizia Municipale.