L’ex assessore al bilancio: «Gli amministratori non devono crearsi alibi perché non riescono a mantenere le promesse elettorali»
In riferimento alla notizia apparsa sulla stampa, relativa al parere non favorevole espresso dal Revisore del Comune di Atripalda sul bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, è necessario chiarire alcuni importanti aspetti:
Il parere è relativo, appunto, alla previsione per il triennio 2017/2019 e nulla ha che vedere rispetto al risanamento finanziario avvenuto, con fatti ed atti e così come impone la legge, nel 2015 sul rendiconto al 31 dicembre 2014, tant’è che, se ciò non fosse stato certificato, la magistratura della Corte dei Conti, a cui vengono obbligatoriamente trasmessi tutti gli atti “senza reticenze”, avrebbe dovuto dichiarare il dissesto entro e non oltre il mese di aprile 2015 così come è agli atti del Comune.
Il parere “non favorevole” del Revisore arriva a distanza di circa tre mesi dall’approvazione in giunta della proposta di un bilancio di previsione elaborato nel mese di marzo 2017. Di regola tale parere viene rilasciato nel giro di cinque giorni dall’approvazione in giunta e prima della messa a disposizione degli atti ai consiglieri comunali. Ora il parere del Revisore arriva solo a luglio e quindi in fase di salvaguardia e non in fase di previsione.
Secondo quanto disposto dalla normativa in materia, infatti, dopo l’approvazione del previsionale, fatto all’inizio di ogni anno, entro la fine di luglio la giunta prima ed il Consiglio Comunale dopo devono approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio. L’articolo 193 del Dlgs 267/2000, difatti, prevede che gli enti locali debbano garantire sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all’organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all’anno entro il termine del 31 luglio apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti. Inoltre il Dl 174/2012 convertito nella legge 213/2012 all’articolo 3, comma 1, lettera d), ha disposto l’introduzione dell’articolo 147-quinquies al Dlgs 267/2000, attribuendo al Responsabile del Servizio Finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari mediante la vigilanza dell’organo di revisione. Dunque per questa attribuzione non è necessario alcun atto della Giunta.
In merito al rispetto del principio del pareggio finanziario occorre che l’ente, alla luce delle previsioni di bilancio, verifichi l’andamento della gestione, raffrontando tali previsioni con gli accertamenti e gli impegni già assunti, nonché, con quelli che la gestione, già effettuata, consente di prevedere in relazione alla restante parte dell’anno. In questo caso il Revisore, in riferimento alle previsioni di entrata, vincola il suo parere alla mancata messa in funzione dell’autovelox (osteggiata dall’attuale sindaco e da alcuni esponenti della sua maggioranza) che la nostra amministrazione aveva valutato come aspetto determinante sull’aumento delle entrate soprattutto in considerazione delle maggiori uscite causate dalla manifestazione straordinaria di nuovi debiti fuori bilancio per circa 1 milione e 500 mila euro riferiti agli anni ’90.
Per quanto chiarito, dunque, mi preme sottolineare che l’amministrazione guidata da Paolo Spagnuolo, in virtù della complicata situazione finanziaria passata, presente e futura, ha affrontato senza proclami le problematiche di cassa intervenendo con serietà, lucidità, responsabilità e competenza, anche pagandone in popolarità e cosa che avrebbe continuato a fare in caso di riaffermazione del mandato. Ora sotto a chi tocca! Ma senza crearsi alibi rispetto alle difficoltà nel dare seguito alle svariate promesse fatte in campagna elettorale. Tanto dovuto a titolo di corretta informazione verso i tanti cittadini che giudicano ormai con sempre più cognizione di causa.