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L’assessore Musto e il comandante Giannetta: «Termini rispettati e procedura corretta»

Il delegato alla mobilità ed il capitano dei Vigili urbani contestano la ricostruzione della vicenda relativa alla multa per eccesso di velocità inviata oltre i tempi previsti dalla legge

Il comandante Giannetta e l’assessore Musto (foto Sabino Battista)

In merito all’articolo Vergogna autovelox Atripalda: spediscono i verbali quando il termine è già scaduto”, apparso nel pomeriggio del 25/10/2018 sulla testata giornalistica on line “Irpinia Oggi”, appare necessario rimarcare la CORRETTEZZA della procedura eseguita dal Comune di Atripalda per il tramite della Polizia Municipale, evidenziando, altresì, come la notizia pubblicata sia fuorviante e incompleta.

Infatti, mancano alcune fondamentali righe dell’art. 201 del Codice della Strada e viene pubblicata una foto riportante solo parzialmente il contenuto del corpo del verbale.

Procediamo con ordine.

IL CODICE DELLA STRADA, all’art. 201 testualmente recita:

“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della  violazione  e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro  novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore,  munito  di  targa, ad uno dei soggetti indicati  nell’art. 196,  quale  risulta dai pubblici registri alla data  dell’accertamento.  (omissis)

Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli  l’intestazione  del  veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. omissis”.

I FATTI:

nel caso in questione si tratta di violazione commessa in data 18/06/2018 dal conducente del veicolo che circolava ad una velocità di 76 km/h su un tratto di strada in cui il limite massimo, imposto dall’ente proprietario con specifica ordinanza, è pari a 70 km/h.

Il verbale in questione è stato regolarmente notificato in data 19/07/2018 all’intestatario del veicolo come risulta dal Pubblico Registro Automobilistico, ossia una società di noleggio auto senza conducente. La società intestataria, in data 09/10/2018 ha comunicato che il veicolo alla data del 18/06/2018 era concesso in locazione ad altra società, che pertanto risulta l’effettivo trasgressore responsabile dell’infrazione commessa, chiedendo la rinotifica del verbale ai sensi degli artt. 196 e 84 del Codice della Strada nonché della Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/48507/113/2.

La Polizia Municipale, posta solo in data 09/10/2018 in grado di identificare l’effettivo trasgressore, ha provveduto, ai sensi del citato art. 201 del Codice della Strada, alla rinotifica del verbale in data 19/10/2018 (quindi ampiamente entro i termini, ai sensi del Codice della Strada).

LA FOTO del verbale, riportata nell’articolo, è incompleta perché taglia la parte del verbale da cui risultano le due società a cui il verbale è stato notificato, ossia l’intestatario prima e il responsabile della circolazione del veicolo dopo. Inoltre è coperta la parte in cui si riporta la velocità di circolazione rilevata pari a 76 km/h, dichiarando poi erroneamente nell’articolo che la velocità era di 71 km/h.

Dalla corretta disamina dei fatti, degli atti e della normativa vigente, si evince come l’operato della Polizia Municipale di Atripalda è perfettamente legittimo e che pertanto l’azione amministrativa è improntata ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità, contrariamente a quanto si è tentato di far intendere.

I VERI QUESITI in conclusione sono i seguenti: 

  • Perché non verificare che è stato necessario procedere a due notifiche dell’atto, in quanto il trasgressore è diverso dall’intestatario del veicolo (caso che si verifica quando si tratta di società di noleggio), nel pieno rispetto dei termini di legge?
  • Perché dire che il limite di velocità è superato di 1 km/h, quando in realtà è stato superato di 6 km/h (quindi 1 km/h oltre la soglia di tolleranza, non oltre la velocità limite)?
  • Perché non dire che la postazione, più che cogliere di sorpresa gli automobilisti per fare cassa, è segnalata con ben tre segnali luminosi che preannunciano il controllo elettronico della velocità e sta ottenendo il risultato auspicato di una velocità di percorrenza moderata, rendendo più sicuro il tratto stradale in questione?
  • Perché divulgare notizie non rispondenti alla verità sostanziale dei fatti?

Comandante Vigili Urbani di Atripalda, Capitano Domenico Giannetta

Assessore alla Polizia Municipale di Atripalda, Mirko Musto

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Comunicato Stampa