Il delegato alla mobilità ed il capitano dei Vigili urbani contestano la ricostruzione della vicenda relativa alla multa per eccesso di velocità inviata oltre i tempi previsti dalla legge
In merito all’articolo “Vergogna autovelox Atripalda: spediscono i verbali quando il termine è già scaduto”, apparso nel pomeriggio del 25/10/2018 sulla testata giornalistica on line “Irpinia Oggi”, appare necessario rimarcare la CORRETTEZZA della procedura eseguita dal Comune di Atripalda per il tramite della Polizia Municipale, evidenziando, altresì, come la notizia pubblicata sia fuorviante e incompleta.
Infatti, mancano alcune fondamentali righe dell’art. 201 del Codice della Strada e viene pubblicata una foto riportante solo parzialmente il contenuto del corpo del verbale.
Procediamo con ordine.
IL CODICE DELLA STRADA, all’art. 201 testualmente recita:
“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. (omissis)
Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. omissis”.
I FATTI:
nel caso in questione si tratta di violazione commessa in data 18/06/2018 dal conducente del veicolo che circolava ad una velocità di 76 km/h su un tratto di strada in cui il limite massimo, imposto dall’ente proprietario con specifica ordinanza, è pari a 70 km/h.
Il verbale in questione è stato regolarmente notificato in data 19/07/2018 all’intestatario del veicolo come risulta dal Pubblico Registro Automobilistico, ossia una società di noleggio auto senza conducente. La società intestataria, in data 09/10/2018 ha comunicato che il veicolo alla data del 18/06/2018 era concesso in locazione ad altra società, che pertanto risulta l’effettivo trasgressore responsabile dell’infrazione commessa, chiedendo la rinotifica del verbale ai sensi degli artt. 196 e 84 del Codice della Strada nonché della Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/48507/113/2.
La Polizia Municipale, posta solo in data 09/10/2018 in grado di identificare l’effettivo trasgressore, ha provveduto, ai sensi del citato art. 201 del Codice della Strada, alla rinotifica del verbale in data 19/10/2018 (quindi ampiamente entro i termini, ai sensi del Codice della Strada).
LA FOTO del verbale, riportata nell’articolo, è incompleta perché taglia la parte del verbale da cui risultano le due società a cui il verbale è stato notificato, ossia l’intestatario prima e il responsabile della circolazione del veicolo dopo. Inoltre è coperta la parte in cui si riporta la velocità di circolazione rilevata pari a 76 km/h, dichiarando poi erroneamente nell’articolo che la velocità era di 71 km/h.
Dalla corretta disamina dei fatti, degli atti e della normativa vigente, si evince come l’operato della Polizia Municipale di Atripalda è perfettamente legittimo e che pertanto l’azione amministrativa è improntata ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità, contrariamente a quanto si è tentato di far intendere.
I VERI QUESITI in conclusione sono i seguenti:
Comandante Vigili Urbani di Atripalda, Capitano Domenico Giannetta
Assessore alla Polizia Municipale di Atripalda, Mirko Musto