Le bruciature dei materiali connessi all’esercizio delle attività agricole potranno essere effettuate solo due giorni a settimana. Sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori
Nello specifico le bruciature di vegetali, dei loro residui o di altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei territori agricoli, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati, sull’intero territorio comunale, potranno essere effettuate solo il mercoledì e il sabato dalle ore 10:00 alle ore 16:00, in piccoli cumuli, la cui quantità non potrà essere superiore a tre metri steri (un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro e nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza. E’ severamente vietata, invece, la combustione di carta, plastica, pneumatici, stracci, medicinali, ecc.
Gli abbruciamenti possono svolgersi solo sul luogo di produzione, rispettando una distanza minima di 20 metri da abitazioni e da strade carrabili, di 100 metri da boschi e da depositi infiammabili, in condizioni meteorologiche adatte (e in assenza di vento), le sterpaglie devono essere secche e nelle vicinanze deve essere disponibile l’attrezzatura necessaria a spegnere il fuoco nel caso divampi in un incendio.
Le operazioni devono svolgersi non sforando l’orario stabilito e sotto la stretta sorveglianza dell’esecutore, che non potrà allontanarsi fino alla totale estinzione di braci e focolai, facendo attenzione a non invadere, con i fumi prodotti, abitazioni, strade e centri abitati e, nel caso ciò accadesse, sarà necessario spegnere il fuoco. Terminate le operazioni sarà necessario accertarsi che il fuoco sia totalmente spento e recuperare le ceneri derivanti che potranno essere adoperate come fertilizzanti.
Le sanzioni amministrative, fatta eccezione per i casi previsti dal Codice Penale, e per diversa disposizione di legge, vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.